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Intestatario del mutuo e proprietario devono coincidere.
Per detrarre gli interessi passivi pagati per un Mutuo cointestato ipotecario finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale, è necessario essere, oltre che intestatario del mutuo, anche proprietario dell’immobile.
Il padre, pertanto, non potrà usufruire di alcun beneficio.
Mutuo cointestato unico proprietario e detrazione mutuo cointestato.
Il figlio, invece, unico proprietario dell’immobile e cointestatario del contratto di mutuo, avrà diritto a detrarre gli interessi passivi mutuo cointestato, ma solo in proporzione alla propria quota.
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Documentazione obbligatoria per la detrazione
Per il riconoscimento della detrazione bisogna esibire al Caf:
- copia del contratto di mutuo
- contratto di compravendita
- certificazione relativa agli interessi passivi rilasciati dalla banca.
1° Esempio
Nel caso di più intestatari del mutuo, con il figlio che acquista prima casa di cui risulta unico proprietario e padre come cointestatario del contratto di mutuo la detrazione è possibile solo per il “figlio” in quanto rispetta il doppio requisito sopra enunciato.
Il Padre invece, non ha diritto ad alcun beneficio fiscale, e il 50% degli interessi passivi certificati dalla banca andrà perso.
2° Esempio
Nel caso di due coniugi, se il marito e la moglie sono sia intestatari dell’immobile che del contratto di mutuo e la moglie non avendo redditi superiori a 2840,51 euro risulta fiscalmente a carico del marito, quest’ultimo potrà detrarre l’intera quota indicata nella certificazione.
Quando si deve effettuare l’acquisto dell’immobile
L’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.
Pertanto si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo. Oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita.
La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
Se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione
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